Home Attualità La sugar tax slitta al luglio 2025. Per l’imposta è l’ottavo rinvio

La sugar tax slitta al luglio 2025. Per l’imposta è l’ottavo rinvio

La sugar tax slitta al luglio 2025. Per l'imposta è l'ottavo rinvio

Slitta ancora la sugar tax. L’imposta è stata rinviata al luglio 2025. Stessa sorte, ma con un anno in più, per la plastic tax.  

La sugar tax slitta di un anno. L’accordo per il rinvio è stato raggiunto il 14 maggio in commissione Finanze del Senato con una modifica introdotta nel decreto Superbonus.

L’imposta dunque non scatterà a luglio 2024 come previsto dall’emendamento presentato in origine dal governo, ma slitterà al luglio 2025. L’ok al rinvio della tassa sulle bevande zuccherate raggiunto nella maggioranza era stato annunciato dal ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Prorogata anche la plastic tax, ma di due anni, al luglio 2026.

Il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava si è congratulato con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti “per l’ottimo lavoro”. Gava ha aggiunto che “la linea della Lega non cambia: tutela ambientale ed economica devono camminare di pari passo, investendo in tecnologia e accompagnando le imprese nella riconversione, non vessandole a furor di tasse”.

L’imposta, approvata ma mai introdotta, con questo ultimo accordo è arrivata all’ottavo rinvio.

Sugar tax, ecco a quanto ammonta il tributo indiretto

La sugar tax riguarda le bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e 0,25 euro per kg nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Ad essere tassati sarebbero quindi i succhi di frutta e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, ottenute con l’aggiunta di edulcoranti, di origine naturale o sintetica (comprese acque minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti), e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti le stesse sostanze.

L’imposta era stata contestata nella sua legittimità dal Tar del Lazio. L’istanza era stata però respinta lo scorso marzo dalla sentenza n.49 della Corte Costituzionale.