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Sacchetti di plastica, la sentenza UE arriva dopo 10 anni. Ecco perchè non cambia nulla

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Assobioplastiche chiarisce: “Il decreto ministeriale del 2013, oggetto di contestazione, non è più in vigore”.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha dato ragione all’azienda produttrice di sacchetti di plastica, la Papier Mettler, che si era rivolta al Tar del Lazio per l’annullamento del decreto n. 73 adottato il 18 marzo 2013 dal Ministero dell’Ambiente e dal ministero dello Sviluppo economico, chiedendo anche il pagamento dei danni causati dalla sua adozione.

QUI il testo integrale della sentenza

Ma l’obiezione mossa all’Italia è stata quella di aver implementato i divieti troppo presto, prima che l’UE stessa stabilisse tali restrizioni tramite la Direttiva Shopper 2015/720.

I ministeri avevano comunque spiegato che incentivare l’uso di borse di plastica biodegradabili e compostabili, e anche l’uso di borse riutilizzabili, si era “reso necessario per interrompere l’abitudine dei consumatori italiani di utilizzare sacchetti di plastica usa e getta per la raccolta dei rifiuti organici”. Secondo la Corte la norma può essere giustificata, “a condizione che essa sia basata su nuove prove scientifiche relative alla protezione dell’ambiente”,

Ma Luca Bianconi, presidente di Assobioplastiche chiarisce: “Per evitare malintesi, è fondamentale sottolineare che la sentenza verte sulla normativa ormai vecchia’ Nel frattempo, la normativa europea sugli imballaggi ha fatto passi da gigante, introducendo la Direttiva Shopper, che autorizza esplicitamente gli Stati membri a vietare l’uso dei sacchetti di plastica. Il decreto ministeriale del 2013, oggetto di contestazione, non è più in vigore, ed è stata introdotta una nuova legislazione di recepimento della Direttiva Shopper, la quale non è messa in discussione dalla sentenza”.

E aggiunge: “È essenziale precisare che la corrente normativa sulle bioplastiche, recepita dalla Direttiva Shopper del 2015, è completamente valida, avendo seguito tutte le procedure prescritte. Purtroppo, quando non si possono contestare gli aspetti sostanziali delle normative innovative che hanno anticipato l’evoluzione del diritto europeo, si ricorre a formalità e procedure. Siamo abituati a ciò, ma i fatti sono dalla nostra parte.

 

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