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RINNOVABILI, DECRETO FER 1. NUOVI INCENTIVI. INFO E AGGIORNAMENTI

Rinnovabili. Lo schema di decreto sui nuovi incentivi alle rinnovabili elettriche, il cosiddetto decreto Fer 1, arriva a Bruxelles. Manca solo l’ok della Commissione Europea per far partire gli incentivi all’energia prodotta da fonti rinnovabili. I bandi non sono ancora aperti.  Novità, informazioni e tutti gli aggiornamenti. 

Decreto Fer 1, le novità

In base al testo inviato alla Commissione Europea, gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta. Sarà quindi incentivata non solo l’energia prodotta e immessa nella rete, ma anche quella destinata all’autoconsumo. Questo per consentire agli interessati di coprire i costi necessari alla sostituzione delle coperture.

In più, per gli impianti di potenza fino a 100 kW installati sugli edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh. Questo incentivo potrà essere cumulato con quello riconosciuto all’energia autoconsumata e prodotta dagli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione delle coperture in amianto.

Rispetto alle bozze iniziali, passa da dodici a quindici mesi il limite di tempo che può intercorrere tra la comunicazione di aggiudicazione dell’incentivo e l’entrata in esercizio dell’impianto senza che il bonus subisca una decurtazione.

Non è cambiata la posizione del Governo su geotermia e mini-idroelettrico. Il decreto prevede una stretta agli incentivi e per questo ha subìto la bocciatura della Conferenza Unificata. Ma l’Esecutivo è andato avanti. L’on. M5S, Federico D’Incà, ha dichiarato dalla sua pagina Facebook che “con l’invio a Bruxelles della bozza del nuovo decreto Fer può considerarsi conclusa in modo positivo la prima fase della battaglia contro la speculazione del mini idroelettrico”.

Decreto Fer 1, come funzioneranno gli incentivi

L’accesso agli incentivi sarà regolato da due meccanismi a seconda della potenza.

Dovranno partecipare a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri:

– gli impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;

– gli impianti oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;

– gli impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.

Possono richiedere gli incentivi anche più impianti riuniti in un gruppo, a condizione che la potenza del singolo impianto sia superiore a 20kW e quella totale inferiore a 1 MW.

Gli impianti di potenza uguale o maggiore di 1MW per accedere agli incentivi devono partecipare a procedure di asta. Anche in questo caso sono ammessi alle procedure i gruppi di impianti. La potenza dei singoli impianti deve essere compresa tra 20 kW e 500 kW e quella complessiva maggiore di 1 MW.

Saranno esclusi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.

Gli impianti fotovoltaici dovranno essere di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione. Devono inoltre rispettare le disposizioni dell’articolo 65 della Legge 27/2012 sul divieto di accesso agli incentivi per gli impianti situati in zona agricola.

Decreto Fer 1, le tempistiche

Sia per i registri, sia per le aste, il GSE pubblicherà otto bandi. BOZZA DECRETO FER 1.

L’ultimo bando sarà pubblicato il 31 maggio 2021. Gli interessati avranno 30 giorni di tempo per la presentazione delle domande, dopodiché il GSE formerà la graduatoria, che non sarà soggetta a scorrimento in caso di rinuncia o revoca.

Sarà data priorità agli impianti eolici o fotovoltaici realizzati su discariche chiuse e Sin, agli impianti fotovoltaici che sostituiranno le coperture di amianto su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici, agli impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, agli impianti alimentati dai gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato. Prevista la priorità anche per tutti gli impianti connessi in parallelo con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW.

 

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