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DL Ambiente, la bozza in Cdm: cosa prevede

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Composta da 12 articoli, la bozza è in fase di analisi nel corso del pre-Cdm e sarà poi discussa dal governo a Palazzo Chigi nella mattina di giovedì 10 ottobre.

Sarà esaminata, nella riunione preparatoria di oggi pomeriggio e nel Consiglio dei ministri previsto per domattina, la bozza del Decreto-legge Ambiente redatta dal MASE. Composta di 13 articoli, si occupa di varie materie a cominciare da una revisione del Decreto legislativo n. 152/06 (noto anche come Testo Unico ambientale). Nello specifico, vengono parzialmente riviste le procedure relative alle valutazioni e alle autorizzazioni ambientali, dando priorità alle tipologie di progetti individuate dal MASE e dal Ministero della Cultura e che garantiscano una maggiore efficienza, un elevato grado di contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Pniec e agli altri obiettivi previsti dal Pnrr e un maggior grado di sicurezza degli approvvigionamenti.

Una novità, prevista dall’articolo 2 della bozza del DL, dovrebbe riguardare il divieto del conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale. Per il rilascio di eventuali proroghe, tuttavia, le autorità competenti potranno tenere conto delle riserve, del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione.

All’articolo 3, invece, sono previste misure urgenti per la gestione della crisi idrica. L’articolo 4, invece, riguarda la responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico: ogni produttore che immetta sul mercato, anche per conto terzi e tramite piattaforme di e-commerce, un prodotto per cui è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, deve sottostare alle stesse responsabilità e agli stessi obblighi.

L’articolo 5 si concentra sull’economia circolare: 100mila euro all’anno in più dal 2024 per la direzione generale del MASE competente in materia, mentre dal 2026, per assicurare un supporto qualificato, sarà istituito il Nucleo End of Waste (NEW) alle dipendenze dello stesso Ministero. Il NEW sarà composto da cinque membri, scelti tra docenti o ricercatori universitari, con competenze tecniche e giuridiche. Prevista anche l’aggiunta di due membri al Comitato nazionale dell’Albo nazionale dei gestori ambientali: uno sarà designato dalle organizzazioni rappresentative degli autotrasportatori e uno dai rappresentanti dei gestori di rifiuti.

All’articolo 6 sono previste misure e procedure per il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Si punta a realizzare, finanziare e potenziare progetti di sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della raccolta separata dei RAEE, con i sistemi collettivi che dovranno impiegare almeno il 3% del totale dei ricavi dell’esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi sono tenuti a inviare al MASE una relazione dettagliata sui programmi di comunicazione, allegando anche documentazioni contabili sui costi sostenuti. Sarà il Ministero a valutare e approvare le documentazioni, con sanzioni in caso di violazioni.
Inoltre, per il ritiro dei RAEE i distributori dovranno assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito di quella usata di tipo equivalente (sistema Uno contro Uno). L’attività di ritiro gratuito può essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori professionali incaricati dai produttori di provvedere al ritiro. I distributori con superficie di vendita di oltre 400 m² saranno invece obbligati al ritiro gratuito e senza obbligo di acquisto di apparecchiature di tipo equivalente. In ogni caso, i distributori, compresi coloro che si occupano di televendite o vendite elettroniche, dovranno informare i consumatori sul ritiro gratuito in modo chiaro e immediato.

Gli articoli 7 e 8 introducono novità, anche specifiche, sulle bonifiche di alcuni siti. I piani di caratterizzazione andranno concordati con le singole Agenzie di protezione ambientale (Arpa) che dovranno pronunciarsi entro 30 giorni, ed eventualmente sarà l’Ispra a concordarli. Il decreto potrà anche istituire una struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara. L’articolo 9, invece, introduce alcune modifiche alle norme riguardanti il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo.

L’articolo 10 della bozza di decreto si concentra sulla programmazione e sul finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. L’articolo 11 invece prevede disposizioni per le amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica.